Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Soglia di anomalia

Soglia di anomalia offerte per aggiudicazione appalti

VERBALE ART. 106 C. 3 DPR 207/2010
QUESITO del 08/12/2009

In un appalto di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.vo 163/2006 il ricalcolo della soglia di anomalia è previsto solo nel caso in cui sia la prima che la seconda classificata risultino inadempienti. Ciò vale anche se l'indadempienza riguarda un requisito generale (es.art.38 D.Lgs.vo 163/06) e non speciale (tecnico)?

D3. In che modo si calcola la soglia dell’anomalia?

D6. Può la soglia di anomalia essere arrotondata o troncata?

D7. In che modo si deve calcolare la soglia di anomalia in procedure in cui vi siano offerte economiche caratterizzate da un numero di decimali diversi, senza che il bando contenga alcuna prescrizione al riguardo?

D8. In che modo si procede all’individuazione della soglia di anomalia quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa?

Soglia di anomalia
QUESITO del 21/01/2011

Come occorre compilare i campi relativi alla sezione “Inviti e offerte/soglia di anomalia”, presenti nella scheda di aggiudicazione?

Il nostro Comune ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria di un appalto lavori con procedura aperta e con il criterio del massimo ribasso. Durante la gara era stata esclusa tra le altre, per mero errore materiale, un’impresa, che successivamente è stata riammessa, una volta preso atto dell’errore commesso dalla Commissione. Prima di essere riammessa, però, la Commissione aveva proceduto al calcolo della soglia di anomalia e all’esclusione delle offerte anomale, con l’individuazione di due migliori offerte, classificatesi al primo posto con lo stesso ribasso. Poiché nel bando era previsto il ricorso al sorteggio ex art. 77 del R.D 827/1924, la Commissione ha sorteggiato l’impresa provvisoriamente aggiudicataria. Successivamente, nel corso delle comunicazioni ex art. 79 del Dlgs 163/2006 e ss.mm., la Commissione, su istanza dell'impresa medesima, ha riammesso alla gara l’impresa erroneamente esclusa e in conseguenza di ciò ha proceduto al calcolo della nuova soglia di anomalia. A conclusione di tale operazione, le due migliori offerte sono rimaste le stesse di prima. Il quesito è: la Commissione conferma il sorteggio già effettuato tra le due imprese prime classificate oppure deve procedere a nuovo sorteggio?

In fase di aggiudicazione provvisoria è stata richiesta documentazione, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara, alle ditte A e B, rispettivamente 1° e 2° classificate. Dall'esame della documentazione acquisita è parso che le ditte in questione possano trovarsi in una situazione di collegamento, ai sensi dell'art.2359 c.c. Nella fattispecie, la ditta A s.n.c, 1° classificata, vede quale socio al 50% il signor X, il quale, a sua volta, è socio per quote pari al 33,3% nella ditta B s.r.l., 2° classificata. A questo si aggiunga la presenza nella ditta A di un Direttore tecnico che è anche socio al 33,3% nella ditta B. Da quanto esposto, si chiede se il dubbio venuto in essere alla scrivente possa ritenersi legittimo e si possa ravvisare lo stato di collegamento, di cui all'art. 2359 c.c. Qualora la risposta fosse positiva, si pone il quesito di come procedere in merito all'assegnazione della gara: 1) Annullare la gara e rifarla? 2) Avendo applicato gli artt. 86 co. 1 e 122 co. 9 del D.lgs 163/2006 per individuare le ditte a cui assegnare l'appalto, si deve ricalcolare la soglia di anomalia, senza la presenza delle ditte in questione, ed assegnare al nuovo vincitore? Quale delle soluzioni appare la più corretta per la stazione appaltante? P.S. Considerato che le ditte A e B hanno partecipato a 7 gare, ancora tutte in fase di aggiudicazione provvisoria, (tuttavia, solo in alcune sono risultate vincitrici), se si riscontrasse la situazione di collegamento di cui sopra, la stazione appaltante dovrà, comunque, escluderle da tutte le gare? Grazie

GARA AL PREZZO PIÙ BASSO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE. Premesso che il ricalcolo della soglia di anomalia è prevista dal Codice solo per mancata comprova dei requisiti speciali ex art. 48 c.2, mentre non è direttamente prevista in caso di esclusione per carenza requisiti generali la domanda è: Se l'aggiudicatario provvisorio viene escluso in fase di verifica dei requisiti generali ex art 38 (per esempio perché non ha menzionato una condanna o per via del DURC irregolare) si aggiudica al secondo o è necessario ricalcolare la soglia di anomalia (chiaramente nell'ipotesi che in concorrenti siano sempre in numero non inferiore a 10)? Infine nel caso in cui si aggiudicasse direttamente al secondo (senza ricalcolo per intenderci) e anch'egli dovesse essere escluso per carenza requisiti generali come si deve comportare la Stazione Appaltante: aggiudicare al terzo o a questo punto ricalcolare la soglia come avviene nel caso dei requisiti speciali ex art. 48? Grazie.

il calcolo della media di cui all'oggetto prevede in ordine cronologico: 1) esclusione del 20% delle offerte di maggior e minor ribasso arrotondato all'unità superiore 2) calcolo della media aritmetica di tutte le offerte ammesse ( sarebbero quelle rimaste dopo l'accantonamento di cui al punto 1); 3) se la prima cifra dopo la virgola "della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi" è pari a 0 o pari la media di cui al punto 2 rimane invariata, se dispari la media ( di cui al punto 2) viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra. La somma a cui fa riferimento il punto 3 è quella già fatta al punto 2 per calcolare la media aritmetica o bisogna includere in tale somma anche le offerte delle ditte accantonate al punto 1?

in riferimento ad una procedura negoziata con lettere di invito xx, nella seduta del 13/02/2018 ho proceduto all'esclusione di un'impresa per mancata individuazione della terna (individuato 1 solo subappaltatore anche dopo il procedimento di soccorso istruttorio), ho nella stessa giornata aperto le buste delle offerte economiche, individuato soglia di anomalia e fatto proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa con miglior ribasso. Ieri scrivendo la comunicazione di esclusione, ho valutato che l'esclusione configurerebbe un'illegittimità di eccesso di potere, per questo motivo IN AUTOTUTELA riesaminerò l'offerta in seduta pubblica e riammetterò il candidato procedendo all'apertura della sua offerta economica. La soglia di anomalia già calcolata nella seduta del 13/02/2018 va ricalcolata? oppure posso operare secondo quanto previsto dall'art. 95 co. 15 D.lgs. 50/16 con cristallizzazione della soglia , inserendo il ribasso offerto dal candidato riammesso nella graduatoria già esistente?

Con la presente si richiede se è corretto e obbligatorio indicare e applicare quanto segue in tutte le procedure di gara in oggetto, nel qual caso si applichi, ove consentito, il criterio del massimo ribasso: L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10: Il calcolo di cui all'art.97 comma 2 del codice, è effettuato, ai sensi del comma 3 bis, ove il numero delle offerte sia pari o superiore a 5; In questo caso si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97. In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 ultimo periodo)

Lo specifico profilo problematico riguarda l'individuazione della prima cifra dopo la virgola della "somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi" (la quale, se pari , lascia inalterato il risultato della media, se dispari, rende necessaria una ulteriore operazione di decremento della media). Letteralmente la norma fa riferimento ai "concorrenti ammessi", per cui parrebbe che tale somma vada calcolata su tutti i ribassi offerti. (tar sicilia Catania I, 2016, n.2778; Palermo, III, 2017, n. 325). Tuttavia alcuni commentatori e alcune recenti pronunce giurisprudenziali (tar. Piemonte, ii, 8 marzo 2017, n.327; Cons Stato , sez. V, 2018, n.435)sostengono che il passaggio normativo vada inteso riferirsi alla somma dei ribassi offerti con esclusione delle "ali". La questione non è di poco conto perché a seconda di come si calcola la somma il decimale dopo la virgola può essere pari, e quindi la media non cambia, o dispari, e allora la media si riduce. L'aggiudicatario della gara può quindi cambiare a seconda di come si calcola tale somma.

In caso di procedura negoziata per un appalto dell’importo € 88.552,24 oltre Iva, da aggiudicarsi al massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia uguale a cinque, trova applicazione l'art. 97, comma 3-bis, per cui occorre determinare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 e conseguentemente verificare le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia? In caso affermativo il termine di 15 giorni di cui al comma 5 può essere ridotto?

la stazione appaltante ha proceduto all’esclusione di 4 ditte per omessa indicazione dei costi manodopera, in sede di gara si procedeva al calcolo della soglia di anomalia secondo il criterio sorteggiato considerando 8 concorrenti ammessi e il RUP procedeva con la proposta di aggiudicazione. 2 ditte avevano richiesto di essere reinserite. La stazione appaltante congiuntamente alle imprese escluse ha fatto richiesta di parere congiunto all’ANAC, sospendendo la procedura di gara sino al recepimento del parere. L’ ANAC si è espressa stabilendo che la S.A. può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente la parte di importo della manodopera. La stazione appaltante procederà con la riammissione dei 4 concorrenti esclusi. Si chiede se la riammissione comporti o meno il ricalcolo della soglia di anomalia, rispetto alla soglia calcolata durante la seduta di gara a seguito dell’esclusione dei concorrenti. Si chiede se debba essere applicata l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, come previsto dal bando (le offerte con la riammissione sarebbero 12 e pertanto si dovrebbe applicare l’esclusione automatica).

A seguito della riscrittura del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 ad opera del D.L. n. 32/2019 (Sblocca cantieri), stante la non chiara formulazione della lettera d) del predetto comma, si chiede di volerne chiarire il significato, fornendo un'esemplificazione numerica di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del comma in argomento.

Si chiede se per il nuovo calcolo della soglia di anomalia previsto dall'art. 97 comma 2 possa essere utilizzato un software che relativamente al calcolo di cui alla lettera d) utilizzi la seguente formula matematica: Sa= Sc-(P2c/100*Sma). Dove: Sa= soglia di anomalia; Sc= soglia calcolata art. 97 comma 2 lett. c); P2c= prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui art. 97, comma 2 lett. a); Sma= scarto medio aritmetico di cui all'art. 97 comma 2 lett. b). La formula decrementa la soglia della lettera c mediante sottrazione algebrica di una cifra pari allo scarto medio aritmetico ridotto percentualmente del risultato del prodotto tra le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ex art. 97, comma 2 lett. a